ELENCO SANZIONI PER POSSESSORI DI CONDIZIONATORI, CLIMATIZZATORI E POMPE DI CALORE CHE FACCIANO OPERARE SUI LORO APPARECCHI TECNICI NON CERTIFICATI FGAS
Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati.
• 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* (la persona) che non ottempera agli obblighi di controllo di cui all’articolo 3, paragrafi 2, 3, e 4, del regolamento, in conformità a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
• 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* (la persona) che nelle attività di controllo delle perdite di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, non si avvale di persone (tecnici o aziende) in possesso del pertinente certificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
• 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* (la persona) che nelle attività di riparazione delle perdite di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e all’articolo 5 del regolamento(CE) n. 1497/2007, in quanto applicabili, non si avvale di persone (tecnici o aziende) in possesso del pertinente certificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
• 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* (la persona) che non tiene il registro dell’apparecchiatura di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
• 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* che tiene i registri di cui al comma 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, nonche’ di cui all’articolo 2 del regolamento(CE) n. 1497/2007 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n.1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si applica qualora l’operatore non rispetti il formato di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
• 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* che non mette a disposizione dell’autorità competente, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, o della Commissione europea i registri di cui al comma 4, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.